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Dimissioni telematiche: non serve il “tutore”
ROMA – Com’è noto, al fine di prevenire la triste piaga delle dimissioni già “firmate in bianco” al momento dell’assunzione, è stata recentemente istituita la trasmissione telematica delle dimissioni. Ora, con circolare del 25 marzo a triplice firma (direttori generali della Tutela condizioni di lavoro, Attività ispettiva e Innovazione tecnologica e comunicazione), il ministero del Lavoro, confermando la trasmissione telematica delle dimissioni, elimina però il precedente vincolo di esclusività delle “dimissioni assistite”, consentendo al lavoratore di optare per la compilazione diretta del modello, ovviamente sempre per via telematica, previo accreditamento sul sito del ministero (www.lavoro.gov.it/mdv), ottenendo codice identificativo e password che consentono la compilazione "online" del modello. Insomma la volontà di dimettersi può essere manifestata dal lavoratore direttamente, senza intermediari, accreditandosi lui stesso presso il sito internet del ministero del Lavoro. Cioè senza l’obbligo di farsi assistere da uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica del modello. Al termine della procedura, il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione ed un codice di validazione temporale, che fissa la data certa di compilazione da cui decorrono i 15 giorni di validità per la consegna al datore di lavoro. In alternativa, il lavoratore può rivolgersi, come prevede la legge, a centri per l'impiego, uffici comunali, direzioni provinciali del lavoro, direzione regionale di Aosta, ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché quelli provinciali della Regione Sicilia. La circolare ribadisce che devono essere rese in questo modo, a pena di nullità, le dimissioni riconducibili all'articolo 2118 del Codice civile, ossia i casi di recesso unilaterale del lavoratore dal rapporto di lavoro con rispetto del preavviso, in quanto dovuto. La procedura non si applica, pertanto, ai casi di recesso dove non c’è l'obbligo del preavviso quali le dimissioni nel corso del periodo di prova, per giusta causa, incentivate dal datore di lavoro che offre, la cessazione del rapporto per quiescenza o pensionamento di vecchiaia, nonché in caso di risoluzione consensuale. Tra i rapporti non subordinati esclusi dall’obbligo telematico rientrano il contratto d'opera (articolo 2222 del Codice civile), i rapporti di agenzia, le cariche di amministrazione e controllo societarie, gli incarichi in collegi e commissioni, stage e tirocinii.
Riguardo alla “data decorrenza dimissioni”, il ministero precisa che deve intendersi “il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro”.






















