Verso l’istituzione del Parco del Matese



BOJANO (CAMPOBASSO) – Con l’obiettivo di arrivare all’istituzione del Parco del Matese, versante molisano, si è svolto un incontro con il consigliere regionale Riccardo Tamburo da parte delle associazioni aderenti al comitato, tra cui l’associazione Falco, il Club alpino italiano, Italia Nostra, Legambiente, “Il Mosaico”, l’associazione micologica AMA Matese, la Cna-Confederazione artigiani del Molise. Presenti anche rappresentanti dell’ammnistrazione comunale di Sanpolomatese (Campobasso).
Nel presentare la sua iniziativa, il consigliere Tamburro ha sottolineato come, a suo avviso, è importante che una proposta come quella dell’istituzione del Parco regionale del Matese sia accompagnata da un ampio confronto di tutte le parti sociali, in particolare le amministrazioni locali e le categorie professionali.
L’incontro è solo il primo di numerosi eventi: il momento più significativo sarà una giornata organizzata per sabato 15 gennaio prossimo, presso la sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, in cui interverranno, tra gli altri, gli amministratori regionali e locali, le organizzazioni professionali di categoria, le associazioni.
Tutti gli interventi delle associazioni hanno sottolineato come questo sia lo stesso spirito con cui ha finora lavorato il Comitato (è la sua “mission”), anche se finora è mancato il dialogo con le amministrazioni e i politici regionali: anche per questo l’iniziativa del consigliere Tamburro è apprezzabile.
Perrella (Associazione “Falco”) ha inoltre sottolineato come l’istituzione del parco possa tutelare anche dalle manomissioni del territorio (vedi vicenda ecoballe e pali eolici).
Iannantuono (Italia Nostra) ha sottolineato l’importanza di regole per la gestione del territorio, che il molise è l’unica regione che manca di un piano urbanistico, e che la politica regionale deve dare risposte su questo tema come su quello del parco.
D’Aversa (amministrazione comunale di Sanpolomatese) ha sollecitato il coinvolgimento delle amministrazioni locali, cosa su cui sia il comitato che Tamburro hanno confermato il loro impegno.
Doganieri (Associazione micologica Matese) ha chiesto analogamente il coinvolgimento di altre realtà associative, come quella che rappresenta e come pure le associazioni venatorie.
Di Ninno (Cna) ha parlato dell’interesse della sua categoria per l’iniziativa, e dell’importanza delle regole e del loro rispetto per una corretta gestione delle risorse naturali.
Tamburro ha concluso auspicando che il dibattito avviato possa aiutare l’iter della proposta di legge e poter arrivare alla sua approvazione prima della scadenza di questa legislatura regionale (entro fine 2011)
Di seguito il testo del progetto di legge per l’istituzione del Parco regionale del Matese molisano.
PROPOSTA DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL MATESE MOLISANO AI SENSI DELLA L.R. 20 OTTOBRE 2004, N. 23
Indice
Art. 1. Istituzione e finalità del Parco
Art. 2. Delimitazione
Art. 3. Istituzione dell’Ente Parco e Organi di amministrazione
Art. 4. Presidente del Parco
Art. 5. Consiglio direttivo
Art. 6. Comunità del Parco
Art. 7. Collegio dei revisori dei conti
Art. 8. Personale
Art. 9. Piano del Parco
Art. 10. Regolamento del Parco
Art. 11. Piano pluriennale economico e sociale
Art. 12. Misure di incentivazione
Art. 13. Norme transitorie e di salvaguardia
Art. 14. Nulla-osta
Art. 15. Vigilanza e sanzioni
Art. 16. Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi
Art. 17. Entrate del Parco
Art. 18. Patrimonio
Art. 19. Norma finanziaria
Art. 20. Norma finale ed entrata in vigore
Art. 1. Istituzione e finalità del Parco
1. Ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2004, n. 23, è istituito il Parco naturale regionale del Matese molisano.
2. Il Parco naturale regionale del Matese molisano, di seguito denominato Parco, in accordo con le finalità di cui all’art. 1 della legge regionale n. 23/2004, persegue i seguenti obiettivi:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio del Parco, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori;
b) tutelare le specie della fauna e della flora presenti sul territorio;
c) tutelare, in particolare, la risorsa idrica quale risorsa strategica, di cui le popolazioni residenti sono i custodi, e fattore indispensabile per lo sviluppo dell’intera regione, anche attraverso la ricostituzione degli equilibri idrici e idrogeologici;
d) tutelare e conservare le formazioni fisiche, geologiche e geomorfologiche (geomorfositi) o gruppi di esse che rivestono rilevante valore naturalistico e ambientale di cui è particolarmente ricco il massiccio montuoso;
d) riqualificare e valorizzare gli ecosistemi, promuovere una corretta gestione delle risorse del territorio;
e) promuovere e valorizzare le attività agricole, pastorali e forestali, i prodotti tipici e tradizionali, secondo i principi e le modalità di cui all’art. 6 della L.R. n. 23/2004;
f) tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico, garantendo, in particolare, la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti sul territorio;
g) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi, con riguardo anche ai portatori di handicap;
h) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti, promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro;
i) in considerazione dell’esistenza di centri abitati all’interno delle aree protette, favorire la sperimentazione di attività economiche compatibili con l’ambiente e commisurate alle esigenze delle aree montane.
3. Ai sensi dell’art.1, comma 5, della L.R. n. 23/2004, il Parco contribuisce, altresì, al consolidamento e allo sviluppo della Convenzione degli Appennini e del progetto A.P.E. Appennino Parco d’Europa, per la tutela e la valorizzazione della dorsale appenninica.
Art. 2. Delimitazione
1. I confini del territorio del Parco, ricadente nei Comuni di Bojano, Campochiaro, Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Castelpizzuto, Cercemaggiore, Cercepiccola, Guardiaregia, Longano, Monteroduni, Pettoranello, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant’Agapito, Santa Maria del Molise e Sepino, sono individuati nell’allegata planimetria in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. Presso il Servizio Cartografico Regionale è depositata la cartografia tecnica del territorio del Parco nelle scale ritenute adeguate.
3. I confini del Parco sono indicati sul posto da tabelle, recanti la scritta «Regione Molise – Parco naturale regionale del Matese Molisano», da apporre, a cura dell’Ente gestore di cui all’art. 3, secondo le modalità di cui all’art. 24 della legge regionale n. 23/2004.
Art. 3. Istituzione dell’Ente Parco e Organi di amministrazione
1. Per la gestione del Parco, è istituito l’Ente di diritto pubblico «Parco naturale regionale del Matese Molisano».
2. Sono Organi dell’Ente Parco:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Comunità del Parco;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
3. Per la composizione e le modalità di nomina degli Organi di cui al comma 2 si fa riferimento a quanto previsto all’art. 9 della L.R. n. 23/2004.
Art. 4. Presidente del Parco
1. Il Presidente, nominato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) della L.R. n. 23/2004, ha la legale rappresentanza dell’Ente Parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo di cui fa parte di diritto, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. Esercita, altresì, i poteri previsti all’art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e all’art. 27 della legge regionale n. 23/2004.
2. L’incarico di Presidente è incompatibile con quello di deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o Assessore di Comunità montana, Presidente o Assessore provinciale, Presidente o Assessore regionale. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l’espletamento delle funzioni inerenti l’incarico.
3. Al Presidente del Parco spetta un compenso pari al compenso pari al 70% di quello attribuito al Presidente di un Parco nazionale.
Art. 5. Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo, nominato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b) della L.R. n. 23/2004; è composto da 7 membri, di cui tre designati dalla Comunità del parco, due su designazione delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, ai sensi della legge n. 349/1986, ed uno in rappresentanza delle associazioni professionali agricole aventi rilevanza nazionale, un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentate a livello regionale e riconosciute. Le relative designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio direttivo:
a) delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dalla Giunta regionale;
b) redige la proposta di Statuto di cui all’art. 11 della L.R. n. 23/2004 e lo adotta secondo le procedure di cui allo stesso articolo;
c) adotta la proposta di piano per il parco di cui all’art. 13 e il regolamento di cui all’art. 14 della L.R. n. 23/2004;
d) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all’articolo 15 della L.R. n. 23/2004.
4. Ai componenti del Consiglio direttivo spetta un compenso pari al 30% del compenso attribuito al Presidente del Parco.
5. Il Consiglio direttivo può avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell’Ente Parco.
6. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, a titolo consultivo, il Presidente e il Direttore del Parco regionale del Matese del versante campano.
Art. 6. Comunità del Parco
1. La Comunità del parco di cui all’art. 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 23/2004, è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e quando venga richiesto dal Presidente dell’Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
2. La Comunità del Parco adotta un proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente ai quali può essere attribuita rispettivamente un’indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella spettante al Presidente della Comunità montana “Matese” di Boiano.
3. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell’Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sullo statuto dell’Ente di cui all’art. 11 della L.R. n. 23/2004, sul piano per il parco di cui al successivo art. 9, sul regolamento del parco di cui al successivo art. 10;
b) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
c) sul bilancio e sul conto consuntivo.
4. La Comunità del parco adotta, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui al successivo art. 11 e vigila sulla sua attuazione.
Art. 7. Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti previsto all’art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. n. 23/2004, esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell’Ente parco, approvati dalla Giunta regionale.
2. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente Parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
3. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull’attività amministrativa dell’Ente Parco e sullo svolgimento dell’azione di controllo.
4. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente Parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.
5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente Parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.
6. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti di una Comunità montana.8. Personale
1. L’Ente Parco si avvale di proprio personale secondo quanto previsto all’art. 10 della legge regionale n. 23/2004.
2. La pianta organica del Parco è approvata dal Consiglio regionale su proposta del Consiglio direttivo. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell’Ente.
3. Il Direttore del Parco è nominato secondo le procedure previste all’art. 10, comma 2 della legge regionale n. 23/2004. Svolge le funzioni di cui all’art. 10, comma 2 della legge regionale n. 23/2004 e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell’Ente.
4. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico del personale del Parco, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.
5. È comunque consentito all’Ente parco, nei limiti del proprio bilancio, l’impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.Art. 9. Piano del Parco
1. Il Piano del Parco viene predisposto ed adottato ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 23/2004.
2. Il Piano, nella sua predisposizione, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. In particolare tiene conto delle indicazioni contenute nelle schede del Sito di Importanza Comunitaria “la Gallinola – monte Miletto – monti del Matese”, Codice IT7282287, individuato ai sensi della direttiva europea 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
3. Il Piano suddivide il territorio del Parco, in funzione del diverso grado di protezione, almeno nelle seguenti zone:
a) Zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione, in cui l’ambiente è conservato nella sua integrità;
b) Zona 2, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato grado di antropizzazione;
c) Zona 3, di valore naturalistico, paesaggistico, archeologico e culturale con maggiore grado di antropizzazione.
4. Il Piano deve contenere:
a) le analisi di base;
b) la relazione di sintesi, l’illustrazione degli obiettivi da conseguire e l’indicazione dei modi e dei tempi per l’attuazione del Piano stesso;
c) la perimetrazione e la zonazione, secondo i criteri di cui al precedente comma 3, definitive;
d) le norme di salvaguardia, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13;
e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.
5. Il Piano, in relazione alla lettera a) del precedente comma 4, si basa su un insieme di indagini sufficiente ad inquadrare i seguenti aspetti:
a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;
b) floristici, vegetazionali, forestali;
c) faunistici;
d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;
e) socio-economici, con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dall’istituzione dell’area naturale protetta.
6. Il Piano, in particolare, ai fini dell’attuazione delle finalità istitutive del Parco di cui all’art. 1, disciplina:
a) l’organizzazione generale del territorio, tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;
b) le opportune forme di collaborazione con l’Agenzia Molise Acque e l’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale per lo studio, il monitoraggio e l’individuazione delle più idonee forme di tutela e gestione delle risorse idriche;
c) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal Piano;
d) la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;
e) l’individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del Parco, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
f) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi di tutela sulla flora, sulla fauna e più in generale per la gestione dell’ambiente naturale.
7. Il Piano, inoltre:
a) individua gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da attuarsi e le relative modalità di attuazione, privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica e di bioarchitettura;
b) individua, d’intesa con gli organi del Corpo Forestale dello Stato, gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), l), m), della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6;
c) fissa i criteri per la redazione dei piani di assestamento forestale, tenuto conto anche della legge regionale n. 6/2000;
d) determina i modi di utilizzazione sociale dell’area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;
e) individua le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell’area naturale protetta, possono assicurare un’equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali, secondo i principi e gli obiettivi di cui all’art. 6 della legge regionale n. 23/2004.
8. Gli Enti locali adeguano i propri piani a quelli del Parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. Decorso detto termine, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge regionale n. 23/2004, le disposizioni del Piano del Parco prevalgono su quelle dell’Ente locale.
9. In caso di inosservanza dei termini di cui all’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 23/2004, all’Ente inadempiente si sostituisce il Presidente della Giunta regionale, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.
Art. 10. Regolamento del Parco
1. Il Regolamento del Parco viene predisposto ed adottato ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 23/2004.
2. Il Regolamento disciplina le attività consentite e le loro modalità di svolgimento, in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione, e, in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, privilegiando e incentivando le tecniche di ingegneria naturalistica e di bioarchitettura;
b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;
d) le attività sportive, ricreative ed educative;
e) l’attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonché ai fattori di disturbo;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, ed al servizio civile alternativo;
h) l’accessibilità nel territorio dell’area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;
i) le modalità per il rilascio dei nulla-osta e delle autorizzazioni, improntate alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative;
l) le modalità ed i criteri di priorità per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi;
m) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali.
4. Il Regolamento del Parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dalla vigente normativa statale e regionale.
5. Gli Enti locali adeguano i propri regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. Decorso detto termine, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge regionale n. 23/2004, le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono su quelle dell’Ente locale.
6. Il Regolamento è oggetto di verifica e aggiornamento contestualmente alle verifiche e agli aggiornamenti del Piano del Parco previsti all’art. 13, comma 7, della legge regionale n. 23/2004.
Art. 11. Piano pluriennale economico e sociale
1. Il Piano pluriennale economico e sociale viene predisposto ed adottato ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 23/2004.
2. Il Piano pluriennale economico e sociale specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti e prevede, in particolare:
a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali;
b) la predisposizione di attrezzature, impianti e misure per la conservazione, il razionale utilizzo, il risparmio, la depurazione delle risorse idriche;
c) la predisposizione di attrezzature, impianti e misure per il risparmio energetico;
d) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;
e) la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, in attuazione di quanto previsto all’art. 6 della legge regionale n. 23/2004;
f) l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.
3. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i disabili.
4. Il finanziamento del piano pluriennale economico e sociale di cui al presente articolo è garantito dalla Regione, anche attraverso l’utilizzo delle risorse derivanti da normative e finanziamenti dell’Unione europea, le risorse assegnate dallo Stato, ed eventualmente dagli enti locali e da altri organismi interessati.
Art. 12. Misure di incentivazione
1. Oltre ai benefici di cui all’art. 7 della legge n. 394/1991, agli Enti pubblici il cui territorio è ricompresso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali e nell’accesso ai fondi derivanti da normative e finanziamenti dell’Unione europea relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g) ed h) del medesimo art. 7 della legge n. 394/1991 secondo le seguenti fasce di priorità:
a) comuni che hanno l’intero territorio all’interno del perimetro del Parco;
b) comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all’interno del perimetro del Parco;
c) comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all’interno del perimetro del Parco;
d) comuni che hanno l’intero territorio o parte di esso all’interno delle aree contigue del Parco.
2. Il medesimo ordine di priorità, di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.
Art. 13. Norme transitorie e di salvaguardia
1. Nelle more dell’entrata in vigore del Piano e del Regolamento di cui agli articoli 9 e 10, entro i confini del Parco si applicano le norme di salvaguardia di cui all’art. 5 della legge regionale n. 23/2004.
2. Entro i confini del Parco sono in ogni caso vietate le seguenti attività:
a) l’attività venatoria, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991;
b) l’installazione di impianti eolici, fotovoltaici e quanto altre tipologie di impianti contemplate all’interno delle linee guida di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n° 1074 del 16 novembre 2009;
c) l’apertura di discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;
d) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
e) le attività ricreative e sportive con mezzi meccanici a motore, quali moto e fuoristrada, al di fuori delle aree espressamente individuate a tali scopi;
f) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualunque scopo, con esclusione della segnaletica pubblica di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco o da esso autorizzata;
g) la costruzione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste nel Piano del Parco.
Art. 14. Nulla-osta
1. Nelle more dell’emanazione del Regolamento di cui all’art. 10, e fatto salvo quanto previsto all’art. 16 della legge regionale n. 23/2004, per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio individuati al successivo comma 2, che siano in corso d’opera alla data di entrata in vigore della presente legge o che alla stessa data siano stati autorizzati ma per i quali non sia stato dato inizio ai lavori, i soggetti titolari delle opere trasmettono all’ente di gestione, entro e non oltre novanta giorni dalla stessa data e corredati di quanto disposto al successivo comma 3, l’elenco delle opere, accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l’indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l’ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
2. Sono soggetti ad autorizzazione secondo quanto previsto al precedente comma 1, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) tracciati stradali e i manufatti stradali;
b) opere fluviali, fatte salve quelle ritenute necessarie per la sicurezza delle popolazioni;
c) opere tecnologiche: elettrodotti e impianti eolici, con esclusione delle opere necessarie all’elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni ed adduzioni idriche, acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;
d) invasi idrici e centrali idroelettriche;
e) impianti di acquicoltura;
f) ogni attività che richieda l’uso di esplosivi;
g) impianti di trasporto a fune;
h) piani economico-forestali, nonché l’apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi;
i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d’uso di quelli esistenti all’interno delle zone territoriali omogenee “E” di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione di:
– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere a), b), c), dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978;
– interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per le opere di cui al precedente comma 2, il richiedente è tenuto ad allegare alla richiesta tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio, previsti dalla normativa vigente.
4. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria decorsi i predetti termini, l’autorizzazione si intende rilasciata.
Art. 15. Vigilanza e sanzioni
1. La sorveglianza viene esercitata secondo le norme previste all’art. 21 della legge regionale n. 23/2004.
2. Fatte salve le sanzioni di carattere penale, il regime sanzionatorio è disciplinato nel Regolamento del Parco secondo le disposizioni di cui all’art. 30 della legge n. 394/1991, all’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e all’art. 23 della legge regionale n. 23/2004.
3. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo sono destinate all’Ente Parco per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del Parco.
Art. 16. Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi
1. L’Ente Parco, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Parco e nel Piano pluriennale economico e sociale, può prendere in locazione immobili compresi entro il territorio del Parco stesso o acquisirli, anche attraverso espropriazione secondo le norme vigenti.
2. Per quanto concerne gli indennizzi per le limitazioni derivanti dai vincoli, nel territorio del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell’art. 15 della legge n. 394/1991.
Art. 17. Entrate del Parco
1. Costituiscono entrate dell’Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) le somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento;
b) i contributi dell’Unione Europea, dello Stato ed i contributi straordinari della Regione;
c) i contributi degli enti pubblici e dei privati e le erogazioni liberali in denaro;
d) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all’attività dell’ente;
g) i canoni delle concessioni, i proventi di eventuali diritti tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;
h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
i) i proventi delle sanzioni di cui all’art. 14;
j) ogni altri provento acquisito in relazione all’attività dell’ente.
Art. 18. Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Ente Parco può essere formato attraverso:
a) acquisto, lascito, donazione, eredità e legato;
b) trasferimenti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali;
c) ogni altro titolo nell’ambito delle attività dell’Ente tese al conseguimento dei fini istitutivi.
Art. 19. Norma finanziaria
1. Agli oneri per la gestione del Parco quantificato, per l’esercizio finanziario dell’anno 2010, in Euro, si provvede, in fase di assestamento del bilancio regionale, mediante incremento della U.P.B. 472.
2. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi regionali di approvazione del bilancio.
3. Per la redazione del Piano del Parco di cui all’art. 9 e per la redazione del Piano pluriennale economico e sociale di cui all’art. 11, è concesso all’Ente Parco un finanziamento di 250.000,00 euro, da imputarsi sull’apposito capitolo di bilancio.Art. 19. Norma finale ed entrata in vigore
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale n. 23/2004.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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