GOODNEWS/ Nuovo Codice stradale: obbligatorio il soccorso di animali



ROMA – Anche gli animali hanno diritto al soccorso in caso di incidenti stradali. E chi si occupa della loro cura urgente non può essere sanzionato se per raggiungere un ambulatorio veterinario viola il Codice della Strada. Lo ha stabilito il Senato con l’approvazione dell’articolo 32 delle Disposizioni in materia di sicurezza stradale, che ha integrato le positive previsioni già approvate dalla Camera nove mesi fa che già riconoscevano la necessità di aiuto agli animali incidentati e il ruolo di utilità svolto da ambulanze, mezzi di soccorso e di vigilanza zoofila.
La Lav, che aveva presentato le proposte di modifica normativa nell’ottobre 2008 e che ha lavorato in questi mesi per un positivo risultato, ringrazia i senatori Amati e Filippi (Pd), il relatore Cicolani (Pdl), l’on.Giammanco (Pdl) e i componenti dell’Intergruppo Parlamentare Animali, artefici di questo passo in avanti di civiltà.
“E’ stato equiparato l’aiuto ad un animale in gravi condizioni di salute a quello che si deve ad una persona e l’obbligo di fermarsi in caso di incidente che finora si doveva anche per il solo danneggiamento di cose – spiega Gianluca Felicetti, presidente della Lav – il Parlamento ha aggiunto un altro tassello al riconoscimento dei diritti degli animali”.
Ora il Disegno di Legge passa alla Camera per la terza e definitiva lettura. Potrà essere operativo entro l’estate.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1720 E CONNESSI COME RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IN SECONDA LETTURA IL 6 MAGGIO 2010
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Articolo 32 (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
1. Al comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “L’uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992″.
2. All’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

<div class="

Articoli correlati