Contratto di inserimento: più benefici in Molise



Contratto di inserimento: più benefici in Molise

ROMA – Tra i contratti di lavoro flessibili previsti dalle attuali normative, il "contratto di inserimento" rappresenta un vestito tagliato apposta per alcune regioni meridionali. Questa tipologia di rapporto è finalizzata alla realizzazione, attraverso un progetto individuale di formazione, dell’inserimento o reinserimento di particolari categorie di soggetti, tra cui rientrano anche le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni occupazionali.

Il Mezzogiorno d’Italia rientra tra questi territori. Il decreto ministeriale 13 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2008, numero 302, se fa rientrare le categorie di soggetti svantaggiati in tutte le regioni e province autonome, individua, però, nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. i territori all’interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati.

Il "contratto di inserimento" assicura un’agevolazione contributiva pari al 25% dell’onere a carico delle aziende. Qualora il contratto venga stipulato in aree territoriali predeterminate, la legge prevede la possibilità di elevare detto beneficio.

Ciò significa che la stipula di contratti di inserimento con donne su tutto il territorio nazionale comporta il beneficio contributivo fissato nella misura del 25%. Se l’assunzione dovesse avvenire alle dipendenze di un’impresa intesa in senso generale (comprese quelle artigiane) l’agevolazione consiste nel versamento di una aliquota del 10% (la stessa prevista per gli apprendisti) nelle regioni indicate, mentre, nel resto del Paese, l’agevolazione è pari al 25% dell’obbligo contributivo.

E’ un contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, finalizzato ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di soggetti, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali a un determinato contesto lavorativo.

Il "contratto di inserimento", introdotto con il pacchetto Biagi, ha sostituito il contratto di formazione e lavoro, che però sopravvive nella pubblica amministrazione.

I soggetti destinatari, oltre alle donne residenti nelle aree geografiche sopra indicate, sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; i disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni; i lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; i lavoratori privi di occupazione da almeno 2 anni che desiderano riprendere l’attività lavorativa; persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Il contratto può essere stipulato da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali e sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria. Sono esclusi i liberi professionisti. e la pubblica amministrazione.

Il contratto di inserimento è a tempo determinato, con una durata variabile tra i 9 e i 18 mesi, elevabile a 36 mesi in caso di assunzione di soggetti affetti da handicap grave.

Per poter assumere con questa tipologia contrattuale il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio, con contratto a tempo indeterminato, almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione.

Il contratto  deve garantire l’inquadramento del lavoratore in una categoria non inferiore per più di due livelli a quella prevista dal relativo contratto collettivo.

<div class="

Articoli correlati