Statuto e scopi

Gli scopi dell’associazione “Forche Caudine” sono ufficialmente compresi nello Statuto riportato in calce.

Grazie ad un’attività molto dinamica, che ha oltrepassato i trentacinque anni di esistenza, l’associazione si offre in particolare quale laboratorio di proposte e di confronto.

La sede dell’associazione “Forche Caudine” a Roma

I valori alla base di “Forche Caudine” sono infatti rintracciabili nelle tante “attività” finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio sannita (Molise, beneventano, parte del casertano e del Basso Abruzzo) – come anche da Statuto – che fanno del sodalizio un punto di riferimento di “critica costruttiva” e di sprone soprattutto alle istituzioni regionali, ma anche di iniziative concrete per contribuire a raggiungere gli scopi statutari e il benessere della popolazione.

“Forche Caudine” è quindi contraria all’omologazione, figlia anche dell’iperconsumismo, mirando invece alla salvaguardia dell’identità e delle tipicità territoriali, ma sempre in un’ottica di apertura e di confronto tra diversità e di proficuo interscambio.

In questo contesto, “Forche Caudine” è stata ed è in prima linea per:

1) LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO DALLA CEMENTIFICAZIONE SELVAGGIA E DALL’EOLICO

In questi anni associazione e giornale si sono messi in evidenza per:

– la salvaguardia dei tratturi appenninici dalla cementificazione (a fianco, ad esempio, di Giovanni Germano);

– il sostegno alla transumanza e al patrimonio materiale e immateriali (ad esempio, prima con Felice, poi con Carmelina Colantuono e con esponenti del Mibac);

– la lotta contro l’invasione delle pale eoliche nel territorio sannita (in particolare con Gianluigi Ciamarra e Italia Nostra), facendo parte del Comitato contro l’eolico selvaggio promosso da Michele Petraroia.

In questo senso “Forche Caudine” ha fatto firmare dai consiglieri del Comune di Roma, in modo trasversale, un appello per la salvaguardia della città romana di Altilia-Sepino (Campobasso) contro i pericoli rappresentati dall’installazione di pale eoliche e ha partecipato, con propri esponenti (tra cui Gabriele Di Bella) alle manifestazioni popolari in Molise.

L’impegno dell’associazione è anche al fianco delle “Donne di Venafro” in lotta contro l’inquinamento ambientale nella piana del Volturno.

2) LA RIUNIFICAZIONE DEL TERRITORIO SANNITA

“Forche Caudine”, sin dalla denominazione, ritiene importante la riunificazione dei territori sanniti, oggi divisi tra il Molise, la provincia di Benevento, parte della provincia di Caserta e la parte meridionale dell’Abruzzo.

Ciò consentirebbe anche il superamento di una Regione – quale quella molisana – che ormai ha meno di 290mila residenti, una realtà a cui sono collegati enormi problemi. Si tratta di una proposta che “Forche Caudine” fa sua sin dalla nascita; la stessa denominazione – con il richiamo alla storia sannita – ne è testimonianza.

L’istituzione della Regione Molise, nel 1963, è stato un atto fondamentalmente politico con la regia della Dc. La creazione del Sannio sarebbe invece un atto innanzitutto culturale e “salverebbe” una regione destinata alla scomparsa, causa principalmente l’inverno demografico.

3) LA TUTELA DELLE PRODUZIONI DI QUALITA’

In più occasioni “Forche Caudine” ha promosso o partecipato ad iniziative per la promozione dell’enogastronomia molisana di qualità, soprattutto a Roma.

Ha promosso, con Coldiretti, un’iniziativa per la promozione dei prodotti molisani nella toscana Val d’Orcia.

Nel 2007 ha aderito all’iniziativa “Liberi da Ogm”, facendo firmare 435 schede per la consultazione nazionale sul tema.

Oltre al supporto delle produzioni molisane nelle fiere a Roma, si è resa protagonista – con Massimo Bucci di Capracotta – di un tour di prodotti gastronomici molisani presso le università straniere a Roma, iniziativa che ha riscosso grande successo.

4) IL DECORO DELL’IDENTITA’ MOLISANA

L’associazione è spesso intervenuta per correggere i numerosi errori, di dominio pubblico, riguardanti l’identità molisana. Tra l’altro:

– ha fatto correggere, nella nuova edizione, un libro scolastico della Giunti editore con imprecisioni sul Molise, in particolare su Agnone;

– ha fatto correggere l’errata ubicazione di San Vincenzo al Volturno (in Campania anziché in Molise) in una trasmissione di Alberto Angela;

– ha segnalato a diverse testate giornalistiche grossolani errori geografici riguardanti il Molise;

– ha stigmatizzato infelici “uscite” di Joe Bastianich, Nina Moric e Checco Zalone sul Molise.

Laddove, purtroppo, non intervengono le istituzioni pubbliche molisane, l’associazione è particolarmente dinamica nel contattare organi d’informazione o trasmissioni televisive per salvaguardare il buon nome, la dignità e il decoro del Molise e dei molisani. Senza scadere in atteggiamenti retorici o di pura permalosità.

5) LA DIFESA DEI BENI ISTITUZIONALI

In prima fila, nel 2015, contro la soppressione della Corte d’Appello di Campobasso, parte del Comitato unitario. Battaglia vinta.

Azione mediatica contro la paventata chiusura del museo Pistilli di Campobasso nel 2019.

L’associazione “Forche Caudine” ritiene da sempre che la cultura sia il primo volano, anche turistico, per il Molise, purtroppo poco valorizzata. Il Sannio ha tutti i numeri per non sfigurare rispetto ad altre realtà storiche del territorio italiano, come ad esempio la più celebrata Etruria.

6) LA LOTTA CONTRO L’IPERTASSAZIONE DELLE SECONDE CASE

Una delle battaglie più sentite negli ultimi anni dagli associati è quella contro l’ipertassazione delle seconde case, che rappresentano un patrimonio quasi maggioritario nel Molise dissanguato dall’emigrazione. Aumentarne i costi, come continua ad avvenire soprattutto da parte dei comuni, equivale a trasformare un immobile in un “problema” da risolvere.

Del resto il patrimonio delle “seconde case”, specie nei piccoli paesi, è nettamente maggioritario rispetto a quello delle “prime case”: l’ipertassazione sta determinando un boom di case in vendita nei piccoli centri, proprietà di cui “disfarsi”, che proprio per la scarsa attrattività restano in gran parte invendute nonostante il crollo dei prezzi, costituendo una “zavorra” per figli e nipoti di emigrati.

7) IL SOSTEGNO A INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Le azioni di denuncia sulla situazione infrastrutturale e sui disagi dei trasporti, temi che investono anche il mondo delle persone d’origine molisana, vede “Forche Caudine” in prima fila. Commissioni dell’associazione hanno spesso incontrato esponenti delle Fs e rappresentanti delle istituzioni. Scandalosa la situazione del trasporto pubblico in Molise, con disservizi praticamente continui sulla linea Roma-Campobasso, che danneggia non solo i tanti viaggiatori abituali – tra cui gli studenti universitari – ma costituisce anche un freno al possibile sviluppo turistico.

8) LA DENUNCIA DELL’ASSISTENZIALISMO

L’associazione ritiene l’assistenzialismo uno dei principali problemi del territorio. Per questo s’è opposta, anche in modo clamoroso, ad alcuni provvedimenti amministrativi regionali, quali il Reddito di residenza attiva. Ritiene, al contrario, che l’obiettivo primario sia la valorizzazione dell’iniziativa privata (insieme a quella pubblica per quanto concerne i servizi), nonché l’allargamento e l’irrobustimento del tessuto produttivo. Parallelamente ritiene basilare la difesa del bene comune e dei servizi di base, in primo luogo la sanità, che registra problemi enormi, e l’istruzione.

9) LE SOLLECITAZIONI ALLE ISTITUZIONI

L’associazione intende orientare l’azione delle istituzioni verso il bene comune. E lo fa in modo propositivo. Ad esempio, alla vigilia di ogni tornata elettorale in Molise, il sodalizio invia ai candidati un “piano d’intenti”, chiedendo loro di sottoscriverlo. Nel Lazio ogni vigilia elettorale è caratterizzata con incontri, soprattutto nella sede dell’associazione, con candidati di tutti gli schieramenti, compresi ovviamente quelli di origine molisana.

@@@@@@@@@@@@@@@

Statuto

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Articolo 1
E’ costituita l’Associazione denominata: “Forche Caudine”.

Articolo 2
L’Associazione ha sede a Roma, via Xxxxxxx, n. XX (viene omesso l’indirizzo nella presente versione pubblica online perché si riceve pubblico solo su appuntamento)

Articolo 3
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha come scopi:
a) la diffusione di informazioni di carattere storico, sociale, turistico e culturale riguardanti il Molise;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico del Molise;
c) l’azione propulsiva affinché si migliori continuamente la qualità della vita di tutti coloro che dimorino, anche solo temporaneamente, nel Molise;
d) l’aggregazione sociale di tutti coloro che, risiedendo a Roma, hanno antenati originari del Molise;
e) lo stimolo alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso, alla Provincia di Isernia ed alle Amministrazioni locali interessate affinché diffondano adeguatamente le informazioni di carattere storico, sociale, turistico e culturale riguardanti il Molise e mettano in atto un servizio costante di vigilanza per salvaguardare l’ambiente, il paesaggio e le bellezze storico-architettoniche del Molise.
Per raggiungere tali scopi l’Associazione potrà raccogliere sottoscrizioni e semplici adesioni, organizzare manifestazioni socio-culturali, ricreative ed aggregative, allestire mostre, tavole rotonde, congressi, conferenze dibattiti, inchieste, seminari, gare, concorsi, convegni, incontri e spettacoli di intrattenimento, favorire lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale ed ambientale ed, in ogni caso, fare tutto quanto possa legittimamente incentivare la diffusione di informazioni di carattere storico, sociale, turistico e culturale riguardanti il Molise.

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
c) da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
d) da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Articolo 5
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo verranno predisposti dal Consiglio d’Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all’Assemblea dei soci ordinari per l’approvazione.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SOCI

Articolo 6
Sono ammessi come soci ordinari le persone che abbiano un antenato recente di origini molisane e la cui domanda, sottoscritta per presentazione da almeno due soci, sia accettata dal Consiglio d’Amministrazione. I soci ordinari verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio d’Amministrazione. E’ prevista anche un’iscrizione senza versamento di quota associativa di “soci aggregati”, così come individuati all’articolo 7.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo.

Articolo 7
Nell’Associazione si distinguono i soci:
Onorari;
Benemeriti;
Aggregati;
Ordinari
.
La qualifica di socio Onorario può essere conferita dal Consiglio d’Amministrazione a quelle persone eminenti cui l’Associazione ritiene opportuno tributare tale attestato. I soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
La qualifica di socio Benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma particolarmente cospicua rispetto alla quota stabilita dal Consiglio d’Amministrazione per l’anno in corso per i soci Ordinari, in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall’Assemblea. La qualifica di socio Benemerito risulta dall’elenco generale dei soci.
La qualifica di socio Aggregato spetta a coloro che, anche non molisani, manifestino formalmente la volontà di associarsi. I soci Aggregati sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
La qualifica di socio Ordinario appartiene, in via residuale, ai soci che non sono Onorari, né Benemeriti, né Aggregati.
I Fondatori dell’associazione, soci Ordinari, non pagano quote in virtù dell’impegno che profondono.

Articolo 8
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio d’Amministrazione, sentito il Collegio dei Probiviri, alla esclusione del socio.
L’esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio d’Amministrazione, sentito il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. In ogni caso, il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota del fondo comune.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo, ovviamente, il rimborso per le spese sostenute nell’attività dell’amministrazione, sempre che siano adeguatamente motivate e documentate.
Gli organi dell’Associazione sono:
Il Consiglio d’Amministrazione.
Il Presidente.
L’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Probiviri.

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Articolo 11
I membri del Consiglio d’Amministrazione vengono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo. Successivamente, con le prime elezioni che dovranno essere indette entro il XXXXX, il Consiglio d’Amministrazione sarà composto da sette membri eletti ogni quattro anni dall’Assemblea dei soci, rieleggibili alle successive elezioni.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima successiva riunione, provvede alla sua sostituzione attraverso il subentro del primo dei “non eletti” alle precedenti ultime elezioni. Se il primo dei “non eletti” non dovesse accettare la nomina il Consiglio provvede a nominare il secondo e così via. Nel caso in cui non vi siano “non eletti” che accettino la nomina, il Consiglio d’Amministrazione potrà cooptare un consigliere, chiedendone la convalida alla prima successiva assemblea dei soci. In caso di dimissioni o di decesso della maggior parte dei consiglieri eletti, i rimanenti consiglieri dovranno, in brevissimo tempo, convocare l’assemblea dei soci per le elezioni di un nuovo Consiglio.

Articolo 12
Il Consiglio d’Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario e un Vicesegretario.

Articolo 13
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e per deliberare in ordine all’ammontare della quota associativa. Il Consiglio d’Amministrazione ha, quindi, l’obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Articolo 14
Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’Assemblea dei soci dal presente Statuto.
L’incarico di Consigliere d’Amministrazione è incompatibile con la carica di Revisore dei Conti e con quella di membro del Collegio dei Probiviri.

IL TESORIERE

Articolo 15
Il Consiglio d’Amministrazione nomina Tesoriere un proprio membro e gli conferisce l’incarico di curare materialmente la gestione economica dell’Associazione in ossequio ad indicazioni operative che lo stesso Consiglio d’Amministrazione può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

IL PRESIDENTE

Articolo 16
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio di Amministrazione, presiedendolo, ed effettua tutto quanto è ad esso demandato per Statuto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 17
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio d’Amministrazione almeno una volta all’anno entro il 31 maggio, mediante comunicazione scritta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, oppure mediante affissione dell’avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Articolo 18
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo predisposto dal Consiglio d’Amministrazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro è ad essa demandato per Statuto.

Articolo 19
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione, nonché i fondatori dell’associazione stessa.
I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere, comunque, diritto a più di tre voti.

Articolo 20
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorra il caso, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli Scrutatori.

Articolo 21
L’Assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.
Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 22
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo. Successivamente, con le prime elezioni che dovranno essere indette entro il XXXXX, il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri eletti ogni quattro anni, contemporaneamente all’elezione del Consiglio d’Amministrazione, prescelti fra i soci e sono rieleggibili alle successive elezioni. In caso di dimissioni o di decesso dei Revisori dei Conti, verranno seguite le medesime regole previste nel presente Statuto per i consiglieri d’amministrazione.
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell’Associazione. Essi dovranno redigere la loro relazione all’Assemblea dei soci relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio d’Amministrazione.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere d’Amministrazione e con quella di membro del Collegio dei Probiviri.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 23
I membri del Collegio dei Probiviri vengono nominati, per la prima volta, nell’atto costitutivo. Successivamente, con elezioni che dovranno essere indette entro il xx-xx-xxxx, il Collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri eletti ogni quattro anni, contemporaneamente all’elezione dei consiglieri d’amministrazione e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, prescelti tra i soci e sono rieleggibili alle successive elezioni. In caso di dimissioni o di decesso dei Probiviri, verranno seguite le medesime regole previste nel presente Statuto per i consiglieri d’amministrazione.
Ai Probiviri spetta il compito di vigilare sull’esatta applicazione del presente Statuto, dovendo segnalare al Consiglio d’Amministrazione eventuali anomalie o disfunzioni. Essi dovranno, altresì, dirimere, eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra l’Associazione ed i soci, fornendo al Consiglio d’Amministrazione un autorevole opinione. Potranno, se invitati, prendere parte al Consiglio d’Amministrazione, senza, comunque, poter esprimere un voto deliberativo.
L’incarico di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere d’Amministrazione e con quella di Revisore dei Conti.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, con l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

Articolo 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto ci si riporta integralmente a quanto statuito dal Codice Civile ed, in generale, dalle norme vigenti.