Roma, museo Boncompagni Ludovisi: in mostra i gioielli della Pietravalle



CAMPOBASSO – Il Tar del Molise, il 24 marzo 2011, ha emesso le Sentenze di merito n. 132/2011, n.133/2011 e n. 134/2011, con cui ha respinto i ricorsi della ditta Essebiesse Power srl e dei Comuni di Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Cercemaggiore, difesi rispettivamente dagli avvocati Massimo Di Nezza, Vincenzo Colalillo e Sabato Criscuolo.
Grazie all’approvazione e all’entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2010 che ha salvaguardato la Valle del Tammaro per le sue elevate valenze storiche, paesaggistiche e archeologiche, i ricorsi della ditta e dei Comuni sono stati dichiarati improcedibili per difetto di interesse.
Nelle Sentenze il Tar riconosce al Molise di aver già ampiamente superato le percentuali di produzioni di energia da fonti rinnovabili richieste dall’Unione europea e di aver già sopportato un impatto ambientale notevole.
Ritiene che ci sia una manifesta infondatezza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata sulla legge regionale n. 23/2010 menzionando a supporto giuridico della propria tesi l’articolo 9 della Costituzione, il diritto delle regioni a approvare leggi di tutela paesaggistica e il disposto del Codice Nazionale dei Beni Culturali n. 42/2004. Il Tar Molise aggiunge che possono essere revocate concessioni già rilasciate in aree sottoposte a vincolo ambientale e che in dette zone tutelate non possono essere rilasciate autorizzazioni. Leggendo i contenuti delle Sentenze 132, 133 e 134/2011, che sanciscono la primazia del diritto pubblico del valore di Altilia-Saepinum sull’interesse privato di un’impresa che intende costruire 16 pale eoliche sul crinale della Castagna, si intuisce meglio il senso della manifestazione in favore dell’eolico tenutasi il 24 marzo a Castelpetroso.
Le conclusioni del Presidente Iorio, anticipate dal consigliere Berardo e dall’avvocato Colalillo, oltre che legittimamente dagli imprenditori del settore, hanno evidenziato che bisogna cambiare la legge n. 23 del 23 dicembre 2010 e và superata (!?) l’anacronistica posizione del Direttore Regionale del Ministero dei Beni Culturali. Perché? Perché dobbiamo cambiare una legge che tutela il patrimonio storico, archeologico e ambientale del Molise? Perché dobbiamo dichiarare guerra a un funzionario integerrimo dello Stato che si limita a fare solo il proprio dovere ? Qual è l’interesse pubblico che difendono il Presidente Iorio e l’avvocato Colalillo (consulente legale della Regione) nel consentire l’installazione di 16 pale eoliche a ridosso dell’area archeologica di Saepinum-Altilia?

(Michele Petraroia)

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